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I Ballerini e la Dichiarazione dei Redditi

Fisco
Quando
20/04/2015
Genere
Fisco
 Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai ballerini lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi.

Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
• redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
• redditi dei terreni e dei fabbricati
• redditi di capitale
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
• redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un dottore commercialista.

Il modello Unico persone fisiche è un modello unificato che permette di presentare più dichiarazioni fiscali. Devono compilare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti ballerini tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione Iva. (escluse alcune categorie di contribuenti chiamati a presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma). I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione Iva, possono presentarla separatamente dal modello Unico. Così come è consentito presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, entro il mese di febbraio, per fruire dell’esenzione dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.
Sono obbligati a utilizzare il modello Unico Pf i ballerini che:
• nell’anno 2014 hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
• nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia
• devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti

Inoltre, anche i contribuenti ballerini che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Pf (come il quadro RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero – Monitoraggio – IVIE/IVAFE).
Il modello Unico deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 settembre.